Bonus 110%: vale anche per la ristrutturazione di unità collabenti?

Si possono effettuare dei lavori di manutenzione di un rudere sfruttando il bonus 110%? Analizziamo i vari casi per capire se e quando ciò possibile

Bonus 110% unità collabenti
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Il bonus in detrazione al 110% è di gran lunga la novità più positiva di questo 2020 che in linea generale non è stato di certo un anno felice per il Bel Paese.

È stato introdotto tramite il Decreto Rilancio per incentivare determinati interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici utilizzati come abitazione principale. Per poterlo ottenere è tassativo che le spese vengano effettuate nel lasso di tempo tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Riguarda inoltre anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Lo sgravio fiscale si applica esclusivamente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e dagli istituti autonomi case popolari.

Bonus 110%: ecco quando è applicabile alle unità collabenti

Bonus 110%
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La normativa però ha lasciato in dote una serie di dubbi che hanno aperto ad alcuni nuovi spunti. Ad esempio, sono stati in tanti a chiedersi se il beneficio è applicabile anche ai ruderi o comunque ad unità collabenti.

In linea di massima la risposta è scontata. L’Agenzia delle Entrate ha posto come condizione obbligatoria che i lavori siano compiuti su abitazioni o edifici realmente esistenti, a prescindere dalla categoria catastale, quindi anche quelli rurali.

Per appurare ciò è necessario essere in possesso dell‘iscrizione al catasto, della richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’Imu qualora sia prevista. Sono riconosciute anche le strutture classificate nella categoria catastale F2, ovvero quelle relative alle unità collabenti. 

Dunque, per effetto di ciò si possono ottenere le detrazioni previste dal bonus 110% sia in materia di ristrutturazione, sia in materia di sisma bonus. Al pari delle altre unità abitative, anche per quelle collabenti si deve essere in grado di dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento che risponda alle caratteristiche previste dal DLGS numero 311 del 2006 e che sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione (così come previsto dall’interpello 138/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

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