Manutenzione caldaia, a chi spetta tra inquilino e proprietario? Attenzione ai rischi

A chi spetta la manutenzione della caldaia tra inquilino e proprietario? Giusto provare a risolvere e chiarire questo dubbio.

Negli ultimi mesi, vista anche l’emergenza bollette causata dalla guerra in Ucraina, si è sentito tanto parlare di gas, del suo prezzo e quindi indirettamente anche di caldaia. D’altronde è quest’ultima a svolgere il compito e il ruolo di impianto di riscaldamento e di apparecchiatura che realizza il passaggio di calore, attraverso la combustione. Il passaggio che avviene a un liquido e, senza alcuna ebollizione, si ha poi lo scopo di distribuirlo opportunamente a un ambiente tramite l’impianto stesso. Insomma, un mezzo a dir poco fondamentale ed essenziale all’interno di ogni appartamento.
manutenzione caldaia
(Fonte Foto: Adobe Stock)

Ovviamente, com’è normale che sia, è necessaria annualmente fare la manutenzione. Quest’ultima diventa essenziale per la sicurezza, ma anche per risparmiare. La domanda che in molti si fanno, specie quando ci si trova in affitto, è se questa spetti al proprietario o all’inquilino. Dove sta la verità? Giusto entrare nello specifico e nel dettaglio di una questione che può davvero interessare tutti.

Manutenzione caldaia, a chi spetta? I dettagli

E mente ci sono importanti novità che riguardano la sostituzione della caldaia, non può non essere ricordato che avere un impianto a norma conta e fa la differenza, in primis dal punto di vista economico e ambientale. La manutenzione è dunque inevitabile e per nulla procrastinabile per avere un’apparecchiatura in regola ed efficiente assicura una casa riscaldata, in particolar modo in inverno, ma anche a evitare multe. Non a caso dal 2013 il tutto è diventato obbligatorio per legge. Insomma, la normativa, sotto questo punto di vista, è abbastanza chiara.

Ma, rispondendo al tema del chi spetta tra inquilino e proprietario, gran parte si lega a quello che è il contratto di affitto. Non a caso è quest’ultimo che deve contenere in modo molto chiaro la suddivisione delle spese di manutenzione, suddividendole tra ordinarie e straordinarie. A dirlo in maniera molto esplicita, specifica ed dettagliata è non a caso l’articolo 1575 del Codice civile. Ed è quest’ultimo a stabilire che il proprietario, definito locatore debba consegnare all’inquilino (affittuario o conduttore) l’immobile in un buono stato di manutenzione. E a sua volta quest’ultimo Di contro, l’affittuario “deve mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto“.Ma è il successivo articolo 1576 che richiama in causa il proprietario, stabilendo che è lui che “deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del locatario“.

Insomma,appare chiaro che  la manutenzione ordinaria della caldaia spetti sempre all’inquilino, così come la sostituzione dei piccoli componenti che, con il tempo, possono usurarsi. Al locatore spettano solo le spese straordinarie. A dirimere ancor di più la questione è stata la sentenza numero 19744 del 2014, che ha trattato la differenza tra manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Con quest’ultima si intende la riparazione dell’impianto nel caso in cui il guasto alla caldaia dipendesse dalla rottura di uno dei suoi componenti. Insomma, la situazione è complessa, ma comunque ben normata.

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