Bollo auto non pagato, cosa succede? Come evitare il gravoso fermo amministrativo

Può capitare che il bollo auto non venga pagato. In genere, scatta il fermo amministrativo. Ma non sempre questo avviene. Ecco perché.

Bollo auto non pagato (AdobeStock)
Bollo auto non pagato (AdobeStock)

I veicoli hanno tanti costi accessori, tra questi rientra il bollo auto. Le conseguenze a seguito del mancato pagamento sono davvero pesanti. Infatti, in questo caso si parla di fermo amministrativo del veicolo. Questo viene predisposto dagli enti o amministrazioni attraverso i concessionari della riscossione.

Il fermo avviene attraverso l’iscrizione del provvedimento nel Pubblio Registro Automobilistico. Una volta iscritto al PRA, il veicolo avrà una disponibilità limitata fino a quando non si salderà il debito. Una volta saldato si potrà procedere all’eliminazione del fermo. Ecco cosa comporta il fermo:

  • Il veicolo non può circolare, scatta la sanzione se lo fa;
  • Non può essere radiato dal Pubblico Registro Automobilistico;
  • Non può essere esportato o demolito
  • In caso di vendita dopo la data di iscrizione del fermo, non può circolare e essere radiato dal PRA.

Se si dovesse arrivare ad una situazione in cui, nonostante gli avvisi, il debitore non paga. Il concessionario della riscossione potrebbe forzare la vendita del mezzo. Ma ci sono dei casi in cui si è esenti dal pagamento del fermo amministrativo. Vediamo quali.

Bollo auto non pagato: come evitare il fermo amministrativo

Come abbiamo visto, l’iscrizione del provvedimento al Pubblico registro automobilistico comporta il fermo. Una morsa importante sul mezzo di riferimento. Ma ci sono casi, come riportato da Qui Finanza, in cui scatta l’esenzione e il fermo non viene iscritto.

Il momento principale sono i 30 giorni successivi al preavviso. In quel lasso di tempo, il debitore deve dimostrare che il veicolo sia strumentale alla azienda o alla sua professione. Tale cosa è possibile trovarla nel DL n. 69/2013 cd. “decreto del fare”. In seguito, il decreto, ha subito delle modifiche ed è diventato legge n. 98/2013.

Il fermo non avrà seguito neanche per le persone diversamente abili. Con la dimostrazione di un veicolo usato per loro si avrà la cancellazione della registrazione. Quindi, il fermo non sarà più da considerare.

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In ultima istanza, la situazione cambia in caso di fermo iscritto in maniera sbagliata con somma non dovuta. In tale circostanza il concessionario della riscossione richiederà, in maniera gratuita, la cancellazione dell’iscrizione. Stessa sorte anche quando il veicolo è stato venduto prima dell’iscrizione del provvedimento.

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