Insegnanti, si possono dare ripetizioni private? Regole e condizioni

Quali sono le regole e le condizioni in merito agli insegnanti, alle ripetizioni, lezioni private e al doposcuola? Cosa c’è da sapere a tal riguardo

Insegnanti, si possono dare ripetizioni private? Regole e condizioni
Bnachi scuola (fonte foto: AdobeStock)

Quando si parla di scuola, tanti sono gli spunti di interesse, le domande e le curiosità che possano sopraggiungere, a maggior ragione perché, con il ritorno tra i banchi, vi possono essere necessità di far fare agli studenti il doposcuola, lezioni o le ripetizioni private: quali sono le regole e le condizioni a cui devono attenersi gli insegnanti?

Può capitare spesso che alcuni studenti possano avere delle lacune o comunque l’esigenza di approfondire alcune tematiche e alcune materie anche al di fuori dell’orario scolastico, andando ad intensificare l’attenzione e lo studio di specifici ambiti.

Tra gli insegnanti ci sono coloro che vogliono svolgere tale attività e dunque fornire lezioni private, magari in attesa del concorso o delle convocazioni, o ancora chi vorrebbe arrotondare lo stipendio. In tal senso, va tenuto presente il rispetto della normativa.

In quali situazioni si può affrontare tale discorso e quali sono i vincoli che vanno rispettati da parte dei docenti che insegnano a scuola?

Scuola, insegnanti e lezioni private: cosa prevede la normativa, regole e condizioni

È un argomento di grande interesse, quello relativo alle lezioni private, con dei vincoli e delle condizioni che vanno rispettate da parte dei docenti che insegnano nella scuola, come spiega proeiziodiborsa.it facendo cenno al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Come viene riportato da Orizzonte Scuola, le lezioni private devono infatti sottostare ad una rigida normativa. Anzitutto, si legge, il personale docente non può svolgere lezioni personali e private a quegli alunni che frequentato il medesimo istituto ove il docente lavora.

Così come, si legge, un altro dettame impone al docente di rendere noto ed avvisare il dirigente scolastico qualora si decida di iniziare tale attività extra orario. Si legge su Orizzonte Scuola che il docente in questione deve avere anche cura di informare il dirigente scolastico del nome e della provenienza degli alunni a cui intente dare lezioni.

Allo stesso tempo, è importante sottolineare che il dirigente scolastico non necessariamente autorizzerà e darà seguito alla suddetta richiesta, con un elemento importante che riguarda il fatto che l’attività in questione non vada ad incidere in modo negativo sulle necessità di funzionamento della scuola di servizio.

Il dirigente può dunque porre un veto e non dar seguito all’autorizzazione, o ancora, si legge, interrompere le lezioni a cui magari in precedenza era stato dato il via libera. Quest’ultimo dovrà ascoltare il parere del consiglio di circolo o di istituto, mentre il docente, se vuole, potrebbe far ricorso al Provveditorato.

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Avverso il provvedimento del dirigente scolastico, è consentito il ricorso al provveditore agli studi che darà seguito alla decisione in modo definitivo, ascoltato il punto di vista del consiglio scolastico provinciale.

Su Orizzonte Scuola si legge che qualora il docente dovesse violare quando sopra indicato, vi potrebbero essere sanzioni di diverso tipo e genere, si legge, dall’avvertimento scritto, alla lettera di censura sino alla sospensione.

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