Bonus ristrutturazione: cosa succede in caso di cessione dell’immobile

In caso di cessione dell’immobile il bonus ristrutturazione potrebbe non essere applicabile. Vediamo in quali circostanze si verifica la mancata concessione dello sgravio fiscale 

Bonus Ristrutturazione
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Il bonus ristrutturazione con aliquota massima al 110% è una ghiotta opportunità per gli italiani in una fase di crisi profonda senza precedenti. Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruirne rispettando i parametri relativi al miglioramento dell’efficienza energetica e alla messa in sicurezza dell’edificio.

Chi rientra nelle suddette casistiche di fatto si vedrà restituito l’intero importo dei lavori di ristrutturazione in cinque quote di pari importo attraverso la dichiarazione dei redditi. A queste va aggiunta un’altra quota aggiuntiva, che consente di fatto di poter avere un “rimborso” maggiore rispetto all’esborso.

Non essendo ancora ufficialmente scattato il periodo di riferimento, ci sono alcuni aspetti che tutt’ora creano dubbi. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni aspetti, su tutti quello relativo al trasferimento della detrazione fiscale in caso di vendita dell’immobile.

Bonus ristrutturazione: nessun rimborso per le spese pagate dopo la vendita

Bonus ristrutturazione
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In linea di massima l’articolo 16-bis comma 8 del TUIR consente di poter cedere il bonus qualora ci sia un passaggio di proprietà dell’unità abitativa. Dunque la detrazione passa al soggetto subentrante, ma a patto che venga seguita una determinata prassi che consente la maturazione del suddetto beneficio.

Infatti, se i pagamenti delle spese sostenute per i lavori avvengono dopo il rogito notarile si perde il diritto di usufruire del bonus ristrutturazione. Una condizione che vale sia per il vecchio proprietario sia per il nuovo. La motivazione è piuttosto semplice.

Il venditore non essendosi impegnato nel pagamento dei costi di ristrutturazione, non ha maturato la possibilità di poter accedere al mezzo di sussidio e quindi non può trasferirlo all’acquirente.

Al tempo stesso non possibile “rimediare” in maniera tardiva. Dunque se il pagamento non è avvenuto prima del rogito, non esiste alcuna possibilità di poter ottenere il bonus ristrutturazione in un momento successivo. Un chiarimento che mette fine a dubbi e diatribe che sono sorte in queste settimane di gran fermento sulla tematica.

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