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<p><strong>Siamo lavoratori instancabili e stakanovisti oppure amiamo bighellonare davanti alla macchinetta del caffè non solo nei momenti di pausa?</strong></p>
<figure id="attachment_160713" aria-describedby="caption-attachment-160713" style="width: 686px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-large wp-image-160713" src="https://www.chenews.it/wp-content/uploads/2021/11/ceffe-1024x597.jpg" alt="Pausa caffè" width="696" height="406" /><figcaption id="caption-attachment-160713" class="wp-caption-text">Pausa caffè</figcaption></figure>
<p><strong>Il momento &#8220;sacro&#8221; della pausa caffè per un lavoratore italiano</strong> potrebbe non essere considerato più come una necessità fisiologica improrogabile. Non ci troviamo più nella situazione in cui un&#8217;azienda potrebbe essere costretta a non porre alcun veto.</p>
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<p>Cosa sta accadendo e cosa dice la legislazione vigente in merito? <strong>Cosa dicono soprattutto i casi precedenti della nostra giurisprudenza?</strong></p>
<p>Nella maggior parte degli uffici italiani, in particolare nelle sedi delle pubbliche amministrazioni, <strong>la presenza delle macchinette da caffè e successivamente anche dei distributori di alimenti,</strong> è sempre stata nel corso degli anni una realtà consolidata.</p>
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<p>Nel tempo tutto questo è diventato talmente ovvio e scontato che si configura quasi come un aspetto integrante della vita lavorativa.</p>
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<p>Molte aziende installano macchinette da caffè nei propri uffici al fine di evitare pericolose ed eccessive &#8220;fughe&#8221; al di fuori dell&#8217;ufficio. Ma nulla possono di fronte al cosiddetto &#8220;assenteismo da macchinetta&#8221;.</p>
<h2>Pausa caffè negli uffici privati e pubblici: esiste un equilibrio tra necessità personali ed esigenze dell&#8217;azienda?</h2>
<p><strong>Ma a quante pause caffè ha diritto, ad esempio, un impiegato?</strong> Potremmo dire un numero limitato da non compromettere la propria attività, è certo.</p>
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<p>Naturale parliamo di dipendenti, non certo di proprietari di aziende o di imprenditori, o di manager, che possono gestire magari in autonomia il proprio tempo libero.</p>
<p><strong>La pausa pranzo al di fuori della sede dell&#8217;azienda, l&#8217;irrinunciabile convivio al bar con i colleghi,</strong> rappresentano di certo degli &#8220;step&#8221; della propria vita lavorativa che rientrano nei pieni diritti di un lavoratore regolarmente assunto.</p>
<h2>Pausa caffè: irrinunciabile momento di convivio al bar, ma cosa ne pensano i datori di lavoro?</h2>
<p>Nel momento dello &#8220;stop&#8221; dell&#8217;orario di lavoro, un impiegato può agire come meglio crede. E nel caso in cui il suo ufficio non disponga di una mensa, è costretto gioco forza a recarsi all&#8217;esterno per consumare il suo pasto. Il luogo di destinazione diventa un bar o una tavola calda.</p>
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<p><strong>Ma cosa succederebbe se un impiegato, di concerto con i colleghi, uscisse dall&#8217;ufficio per una brevissima pausa caffè e si infortunasse seriamente, chiedendo poi un lauto risarcimento?</strong> Cosa succederebbe se facesse causa alla sua azienda per infortunio sul luogo di lavoro?</p>
<p>Immaginiamo che il capo ci abbia autorizzato a uscire per una breve sosta al bar, e fin qui tutto bene. Ma attenzione ci troviamo in orario lavorativo, e pur avendo il permesso per prenderci un caffè, di fatto non stiamo né lavorando, né svolgendo una mansione indispensabile per la nostra azienda. Cosa accade?</p>
<h2>Il capo ci autorizza ad andare al bar in orario di lavoro, ma occhio agli infortuni</h2>
<p>Entriamo nel cuore della notizia e prendiamo come riferimento una sentenza del 2010.</p>
<p><strong>Niente indennizzo per malattia nè riconoscimento di invalidità</strong> per i lavoratori ai quali capita un infortunio <strong>mentre consumano il &#8220;rito&#8221; della pausa caffè in orario di servizio,</strong> anche se, come è accaduto hanno il permesso del capo per andare al bar all&#8217;esterno dell&#8217;ufficio sguarnito di un punto ristoro.</p>
<p><strong>A stabilirlo è la Cassazione che, alcuni anni fa, ha accolto il ricorso dell&#8217;Inail</strong> contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè.</p>
<p>Per i giudici la &#8220;tanto desiderata tazzina&#8221; non rappresenta certo una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta.</p>
<p class="entry-title"><a href="https://www.chenews.it/2021/11/12/nuove-truffe-bancarie-incombono/"><strong>LEGGI ANCHE >;>;>; Nuova terribile truffa bancaria con sms e telefonate: quasi perfetta, attenzione</strong></a></p>
<h2>Pausa caffè: la sentenza che ha fatto storia</h2>
<p>Questo parte del testo della sentenza. <strong>La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Inail</strong> e, decidendo nel merito, ha respinto le richieste della donna. Il tribunale e la Corte d’appello di Firenze, invece, avevano accolto il ricorso della lavoratrice, osservando che la pausa “era stata autorizzata dal datore di lavoro” e che “era assente il servizio bar all’interno dell’ufficio”. L’Inail, dunque, si era rivolto alla Cassazione, sostenendo che &#8220;non possono essere ravvisati <em>“nell’esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del “necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l’attività lavorativa”.</em>
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