Superbonus 110%, cosa accade se un condomino si oppone?

Superbonus 110%: cosa succede se un inquilino di un condominio si oppone ai lavori? Scopriamo le indicazioni che ci vengono fornite dalla normativa vigente, tra l’altro recentissima, aggiornata allo scorso agosto 2022.

Siamo di fronte ad una delle situazioni più tipiche che si possono verificare all’interno di un edificio abitato da più famiglie: ovvero il possibile disaccordo circa nuovi interventi edilizi da effettuare.

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fonte foto: AdobeStock

Il momento economico è particolarissimo, non tutti gli inquilini potrebbero essere in sintonia sugli interventi da effettuare e soprattutto sulle spese da sostenere. Vediamo cosa prevede la legge, che soprattutto in merito al Superbonus 110%, sin dalla sua nascita, è in continua evoluzione.

Siamo di fronte a una nuova normativa, datata agosto 2022, in merito alla quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale via d’uscita è possibile trovare, nel momento in cui ci si trova di fronte alle tipiche controversie di un’assemblea condominiale in disaccordo sui lavori da effettuare relativi al Superbonus 110%.

Con il Decreto Legge 14.8.20, n. 104 (il cosiddetto Decreto Agosto – In vigore dal 15 del mese), il legislatore ha alla fine risolto il problema della maggioranza necessaria per risolvere in condominio l’esecuzione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni del Superbonus 110%.

All’art. 63 (Semplificazione delle procedure assembleari condominiali) il Decreto in questione recita, infatti, testualmente: “Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il nuovo seguente articolo: 9-bis. 

Cosa succede se un condomino non vuole partecipare al Superbonus?

Le deliberazioni dell’assemblea condominiale relative all’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se: approvate con un numero di voti rappresentativo della maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’immobile.

Va poi sottolineato che il quorum in principio trascritto, e richiamato nel citato articolo del Decreto, è il quorum deliberativo, valido sia in prima che in seconda convocazione. Fermi, quindi, i quorum costitutivi dell’assemblea stabiliti dal codice civile (art. 1136, commi 1 e 3, secondo periodo) e che devono, come è noto, persistere fino al termine della trattazione dell’argomento in discussione.

Maggioranza dei partecipanti al condominio e due terzi del valore dell’intero edificio in prima convocazione e un terzo dei partecipanti e un terzo del valore in seconda convocazione: ecco i numeri di cui bisogna tenere conto per procedere correttamente con i lavori.

Come abbiamo visto, il decreto in questione non fa alcun riferimento, però, al quorum per la cessione del credito d’imposta. Anche qui la soluzione adottata appare in un certo senso corretta.

Il credito d’imposta, infatti, è in ogni caso un diritto personale dei singoli condomini, sul quale quindi nessuna maggioranza potrebbe decidere e prendere il sopravvento, sempre che non subentrino nuove norme a cambiare la situazione.

In sintesi: se un condomino è contrario al Superbonus 110%, gli interventi potranno essere ugualmente effettuati se deliberati dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

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