Divorzio e assegno di mantenimento: stravolgimenti dalla Cassazione, rimarrai sorpreso

Il divorzio e in generale anche la separazione temporanea, finalizzata ad una decisione legale definitiva, rappresentano sempre un passaggio doloroso per una coppia.

Assegno di mantenimento
Assegno di mantenimento

Quando le cose non funzionano, quando una delle due persone, in una coppia, si accorge che ha desiderio di intraprendere un percorso diverso, arrivano i drammi, i tormenti, i litigi furiosi. E soprattutto quando uno dei due ex innamorati non vede più nell’altro le ragioni, le motivazioni per le quali aveva fatto quella che doveva essere la “scelta del per sempre”, allora deve scattare inevitabilmente il coraggio del cambiamento, la capacità di saper voltare pagina. E di farlo con equilibrio e pacatezza, da persone mature.

Non è sempre facile, non è sempre scontata la serena decisione consensuale. E in ogni caso è possibile che sia una delle due persone a “subire” la decisione, soffrendo maledettamente per l’abbandono. Questo accade soprattutto se l’altro o l’altra hanno “messo in piedi” un nuovo amore, un nuovo compagno o una nuova compagna di vita al nostro posto.

Assegno di mantenimento: quando il doloroso divorzio apre la strada a diatribe economiche

Ci sono poi gli strascichi post separazione, le pericolose scie lasciate da un elica di un motore che agita le acque circostanti e provoca spesso onde anomale. L’assegno di mantenimento per quello che ormai è diventato l’ex coniuge apre la strada a controversie giudiziarie di non poco conto. Vediamo quali sono le novità della legislazione vigente in merito.

La ex moglie convive stabilmente con un terzo da cui ha avuto una figlia e l’ex marito agisce in giudizio per ottenere la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile. Attualmente, la legge dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.

Cosa accade nell’ipotesi della convivenza?

A questo interrogativo risponde, in ben 41 pagine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 (testo in calce).

Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno.

Assegno di mantenimento: una nuova convivenza non comporta la sua automatica perdita

Bisogna ricordare che l’assegno ha una funzione composita: ovvero assistenziale e compensativa.

Nel caso in esame, viene meno la prima – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente» – ma non la seconda.

Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.

Quindi, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Quanto sopra non significa che l’instaurazione di una stabile convivenza non influisca in alcun modo sulla corresponsione dell’assegno. Infatti, la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.

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In definitiva, la stabile convivenza di fatto fa venire meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa.

Questo accade a patto che il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare.

Quando l’ex coniuge dimostra di avere offerto un grande contributo alla precedente comunione familiare

Dia atto della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

In seguito ad un procedimento di divorzio, il Tribunale affidava i figli minori alla madre e stabiliva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere un assegno divorzile pari a 850 euro mensili.

L’uomo impugnava la decisione e, in sede di gravame, veniva escluso l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile stante la stabile convivenza intrapresa dalla donna che aveva avuto una figlia dal nuovo compagno.

La Corte d’Appello aveva negato alla donna il diritto all’assegno divorzile uniformandosi al principio espresso dalla più recente giurisprudenza (Cass. 6855/2015).

Ovvero veniva stabilito che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato rescinde ogni rapporto con la fase matrimoniale precedente. E soprattutto fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno.

La ex moglie contesta tale ricostruzione e ricorre in Cassazione.

Assegno di mantenimento: cosa ha deciso la Cassazione

In relazione al diritto di mantenere (o meno) l’assegno divorzile nel caso dell’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario della prestazione, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Per questa ragione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. Queste ultime devono chiarire se la convivenza di fatto, stabile e duratura, tra una persona divorziata e un terzo genera diversi nuove ipotesi da analizzare.

  • faccia perdere, in via automatica, il diritto all’assegno divorzile, prescindendo dalle finalità perseguite dalla prestazione.
  • oppure se siano praticabili altre scelte interpretative fondate sul contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e basate sulla funzione compensativa dell’assegno.

Come vedremo, le Sezioni Unite scelgono la seconda opzione esegetica e rifiutano qualsiasi forma di caducazione automatica del diritto a percepire l’assegno.

Occorre accertare se l’effetto estintivo previsto dalla norma de qua si applichi automaticamente (o meno) ai casi di convivenza more uxorio. E se cessata la convivenza, torni a rivivere il diritto a percepire la prestazione periodica.

La Suprema Corte sottolinea come, nel tempo, siano emersi tre distinti orientamenti sulle sorti dell’assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario instauri una convivenza di fatto.

Vediamo brevemente cosa è cambiato e quali sono le ipotesi.

  • il diritto all’assegno permane, nonostante l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura, ma può essere rimodulato dal giudice in considerazione della nuova situazione.
  • il diritto all’assegno rimane sospeso per tutta la durata della convivenza e rivive quando essa termina.
  • il diritto all’assegno cessa automaticamente in seguito all’instaurazione di una convivenza stabile e duratura.

La nuova sentenza che fa giurisprudenza

In caso di convivenza, quindi, come abbiamo visto, l’obbligo di corresponsione dell’assegno rimane. Mentre cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

 

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