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<p><strong>Finalmente una buona notizia in arrivo dall&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate: pronto il contributo per coprire totalmente le spese di affitto sostenute. </strong></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-158105" src="https://www.chenews.it/wp-content/uploads/2021/10/bonusaffitto-1024x584.jpg" alt="" width="696" height="397" /></p>
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<p><strong>L&#8217;emergenza sanitaria &#8220;ha tagliato le gambe&#8221; a tante famiglie,</strong> ha ridotto notevolmente le possibilità di introiti delle piccole medie imprese.</p>
<p>Soprattutto ha modificato, in alcune circostanze in modo radicale, l&#8217;esistenza di chi fino a poco tempo prima riusciva ad <strong>arrivare dignitosamente a fine mese.</strong></p>
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<p><strong>Prima fu l&#8217;era del Decreto Sostegni, nell&#8217;ambito del quale è nato il Bonus Affitti.</strong> E sono poi venute fuori &#8220;le sue evoluzioni&#8221;. L&#8217;obiettivo di base è sempre stato quello di sostenere quei nuclei familiari che, alla luce di una palese diminuzione delle entrate, avevano e hanno ancora oggi <strong>difficoltà a pagare il canone mensile di locazione degli immobili principali dove vivono.</strong></p>
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<h2>Agenzia delle entrate: tutto ha avuto inizio dal Decreto Sostegni, poi venne il Bonus Affitti</h2>
<p><strong>Con il provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate</strong> ha fornito nuove indicazioni per il <strong>calcolo del “bonus affitti”,</strong> finalizzato alla determinazione della percentuale del <strong>contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione. Quello introdotto in piena emergenza sanitaria dal decreto Sostegni bis.</strong></p>
<p>Partiamo dal principio, <strong>ovvero dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, ovvero il cd. Sostegni bis.</strong> Quello che ha introdotto il cd. bonus affitti, <strong>un contributo a fondo perduto inizialmente fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione</strong> spettante al locatore di immobile ad uso abitativo, entro il limite massimo di 1.200 euro.</p>
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<p>Il bonus affitti, nello specifico, viene riconosciuto a condizione che l’immobile per cui si richiede risulti: <strong>ubicato in un comune ad alta tensione abitativa; sia l&#8217;abitazione principale del locatario.</strong></p>
<p>Con il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021 sono state poi definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto contributo,. Tutto questo è avvenuto anche ai fini del rispetto del<strong> limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro</strong> previsti per il finanziamento della misura da parte del Governo.</p>
<p>Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia ha messo a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, <strong>l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze.</strong></p>
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<p>Ci riferiamo a quelle che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico, rimandando ad un conseguente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il riparto degli stessi.</p>
<h2>Agenzia delle entrate: attenzione ai contenuti del bonus affitto, vediamo a chi spetta e perché</h2>
<p><strong>Ma quali sono, quindi, gli importi spettanti a chi ha richiesto e ottenuto il bonus affitti 2021?</strong> Perché ovviamente in questo caso dobbiamo dimostrare di avere pagato e solo adesso possiamo sperare nell&#8217;agognato rimborso.</p>
<p>Come confermato dall’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è stato inferiore alle risorse finanziarie disponibili, <strong>l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto, pari cioè all’intero ammontare spettante </strong>(determinato ai sensi del punto 4.3 del citato provvedimento del 6 luglio 2021).</p>
<h2>Istanze ancora in fase di elaborazione</h2>
<p>Nello specifico, successivamente <strong>al 31 dicembre 2021, l’Agenzia si occuperà di effettuare l’elaborazione delle istanze</strong> che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico, per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021.</p>
<p>Dopo aver controllato la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria, per ciascuna istanza determinerà l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.</p>
<p>Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, saranno considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.</p>
<p><a href="https://www.chenews.it/2021/10/28/bolletta-asciugatrice-risparmio/"><strong>LEGGI ANCHE >;>;>; Bolletta e asciugatrice, quale scegliere e il trucco per risparmiare</strong></a></p>
<p>L’erogazione del contributo, ovvero del rimborso per capirci, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.</p>
<p>Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore.
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