Riscaldamento, orari e periodo d’accensione

L’autunno è ormai alle porte, quindi è opportuno rinfrescarsi la memoria circa il periodo e gli orari di fruizione del riscaldamento non autonomo

(italia.com)

Tra pochi giorni, precisamente il 21 settembre, terminerà l’estate, anche se le temperature hanno già subito un drastico calo, con perturbazioni che hanno scaricato millimetri di pioggia in diverse zone dello Stivale. Dunque, prima che il freddo pungente dell’incipiente autunno ci colga di sorpresa, è bene informarsi sugli orari e sull’arco temporale di utilizzo del riscaldamento condominiale, tra i fattori più impattanti negativamente sulla qualità dell’aria che respiriamo. Inoltre, l’Italia è suddivisa in diverse zone climatiche, con le temperature che variano notevolmente da Nord a Sud e di conseguenza con regioni che sono investite prime dal freddo rigido e con altre in cui le giornate tiepide sono più numerose. Scopriamo, pertanto, quando è possibile accendere il riscaldamento centralizzato e per quante ore possono rimanere accesi i caloriferi.

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Riscaldamento centralizzato, date e durata dell’accensione

La legge 10/1991 prescrive che il periodo di fruizione del riscaldamento centralizzato è in funzione della zona climatica in cui è ricompresa la propria abitazione. Nel Nord Italia i caloriferi si possono accendere a decorrere dal 15 ottobre, nel Sud Italia la data è fissata a domenica 15 novembre. Ma vediamo nel dettaglio il periodo e la durata di utilizzo del riscaldamento centralizzato per i diversi microclimi:

Zona climatica A

Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore giornaliere (Comuni di Lampedusa e Linosa; Porto Empedocle).

Zona climatica B

Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore ogni giorno (Agrigento; Catania; Crotone; Messina; Palermo; Reggio Calabria; Siracusa; Trapani).

Zona climatica C

Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore giornaliere (province di Imperia; Latina; Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto).

Zona climatica D

Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno (Genova; La Spezia; Savona; Forlì; Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo; Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia).

Zona climatica E

Dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore nell’arco di una giornata (province di Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli; Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti; Campobasso; Enna; L’Aquila e Potenza).

Zona climatica F

Non ci sono limitazioni di tempo né di orario (province di Cuneo, Belluno e Trento).
Altro obbligo dettato dalla suddetta legge è quello relativo alla temperatura che non deve superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi per scuole, abitazioni ed uffici mentre per gli immobili che ospitano attività artigianali ed industriali tale soglia scende a 18 gradi.

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