Visita fiscale INPS, il medico di base può negare l’esonero

 

Fonte: Termometro Politico

In base alla normativa vigente il medico di base può negare ad un proprio assistito l’esonero dalla visita fiscale da parte dell’INPS

Anno nuovo, ormai ci siamo, mancano pochi giorni, e vita….vecchia. Eh, sì, il mondo si evolve, è sempre più interconnesso, globalizzato, eppure gli italiani sembrano preoccupati più che altro dalle piccole problematiche che riguardano il loro “orticello”. Al centro della loro attenzione, infatti, l’impianto normativo della visita fiscale da parte dell’INPS, in particolare i doveri ed i poteri del medico di base. Nella sua qualità di pubblico ufficiale il medico di base può esonerare dalla visita fiscale un proprio paziente sulla base della valutazione del suo quadro clinico compatibile o meno con determinate patologie. Tuttavia, in quanto pubblico ufficiale, il medico di base deve assolvere a determinati doveri e obblighi previsti dalla legge: in primis verificare ed accertare la veridicità dei fatti portati alla sua conoscenza dal paziente. Motivo per cui il medico di base può anche negare l’esonero dalla visita fiscale.

Visita fiscale INPS: i riferimenti normativi

Sul ruolo di pubblico ufficiale del medico di base si è espressa spesso la Suprema Corte di Cassazione con alcune sentenze che rinviano ad alcuni articoli del Codice Penale. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 357,: ” Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi “. A sgombrare definitivamente il campo da ogni dubbio circa la natura di pubblico ufficiale del medico di base gli articoli 357 e 358 del Codice Penale. Il primo prescrive che ” agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio “. Il secondo entra ancor di più nello specifico definendo quali investiti di un pubblico servizio coloro che esercitano le professioni forensi e sanitarie.

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